Intelligenza artificiale e giustizia: opportunità, limiti e responsabilità umana

Ormai da anni sentiamo parlare di sistemi basati sull’intelligenza artificiale che progressivamente vengono utilizzati in tutti i settori, dalla medicina alla finanza, alla tecnologia e finanche alle normali attività della vita quotidiana delle persone.

L’applicazione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale si è confrontata anche con il settore giustizia, tanto che nel dicembre del 2018 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha emanato la Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, che ha posto al centro del dibattito la questione etica, valorizzando soprattutto i principi che avrebbero dovuto presidiare le molteplici forme di applicazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e, in particolare: i principi fondamentali; il principio di non discriminazione (prevenire la discriminazione tra persone); il principio di qualità e sicurezza (assicurare la qualità delle fonti certificate da cui trarre i dati giudiziari e garantire l’intangibilità dei dati da fonti esterne); il principio di trasparenza, imparzialità ed equità (utilizzare metodologie di trattamento dei dati accessibili, comprensibili e verificabili dall’esterno); il principio del controllo da parte dell’utilizzatore (assicurare agli utilizzatori una completa informazione e garantire il controllo delle scelte).

Successivamente, nel febbraio del 2024, il legislatore europeo ha adottato l’AI Act, la prima normativa sull’intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689), in vigore dal 2 agosto 2024, destinata a disciplinare in modo progressivo l’utilizzo dei sistemi basati sull’intelligenza artificiale in tutti i settori, tra i quali anche la giustizia, ma incentrando la propria azione soprattutto sui rischi, più o meno elevati, nella consapevolezza che l’IA, in mancanza di precise e rigorose linee guida, potrebbe interferire, condizionandola, su qualsiasi ambito della vita delle persone.

Nell’ottobre 2025, poi, è intervenuto il nostro legislatore che, con la legge n. 132 del 2025, ha trasfuso nel nostro ordinamento i principi basilari introdotti dal Regolamento UE 2024/1689.

Ma come è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale nel lavoro giudiziario e quali sono invece i rischi?

Si parla spesso della cosiddetta giustizia predittiva, ovverosia della capacità di conoscere preventivamente l’esito di un processo, sia nel settore penale che in quello civile, associando tale dato al dogma della certezza del diritto, nell’idea comune che le norme giuridiche non possano che avere un’unica applicazione e, pertanto, rendano prevedibili le decisioni.

Senonché, sia il Regolamento europeo che la legge n. 132/2025 affermano categoricamente che la decisione finale di ogni procedimento spetta solo al giudice, il quale se ne assume la piena responsabilità.

Il giudice, come anche l’avvocato, possono pertanto avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale come mero strumento ausiliario rispetto alla loro attività, velocizzando, ad esempio, le ricerche normative e giurisprudenziali utili per estrarre precedenti decisioni per casi simili, ma nella consapevolezza che il nostro sistema di civil law, che vede al centro la legge, è molto diverso da quello anglosassone di common law, fondato sulla regola del precedente.

Per esemplificare, potrebbe essere utile per il giudice, ma anche per l’avvocato, conoscere l’entità della pena irrogata in casi simili per uniformare le proprie decisioni, così come si potrebbero utilizzare i sistemi adattivi, in grado di apprendere progressivamente i dati mediante un programma di addestramento al fine di migliorare costantemente le previsioni, nella fase di disamina delle prove raccolte in un processo (dichiarazioni testimoniali e documenti) e, all’esito, offrire al giudice un affidabile ed oggettivo supporto nella ricostruzione dei fatti emersi nel processo, evidenziando quale sia la versione più coerente sul piano logico-argomentativo.

Il rischio vero è che l’intelligenza artificiale, poiché semplifica e velocizza il ragionamento, finisca per sostituirsi all’essere umano e assuma un ruolo predominante, se non incontrastato, nelle scelte di vita delle persone, tanto da condizionarle.

Resta però un punto fermo: la capacità decisionale rimane sempre espressione dell’uomo, con tutte le sue componenti di sensibilità e umanità che una macchina non può avere, perché l’amministrazione della giustizia richiede anche la valutazione di aspetti metagiuridici che ciascun caso, nella sua unicità, presenta e, di conseguenza, tali componenti devono sempre essere parte essenziale della decisione.

Marcello Buscema
Magistrato