Tessera ATe: le vecchie tessere non sono più valide. Ma per il personale in congedo restano molti dubbi

Il provvedimento della Presidenza del Consiglio è entrato nella fase operativa. Tra personale in quiescenza e in congedo, però, continuano a circolare interpretazioni diverse. Il punto non è soltanto quale tessera utilizzare, ma capire con chiarezza che cosa cambia davvero e per chi.

Da giorni si susseguono domande, messaggi, interpretazioni e polemiche. Chi deve restituire la tessera? Chi può continuare a utilizzarla? Che cosa accade al personale in ausiliaria, in riserva o in congedo assoluto? E soprattutto: quale documento resta a chi, dopo decenni di servizio, entra definitivamente in quiescenza?

A mettere nero su bianco alcune regole è il decreto del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2026, che disciplina rilascio, gestione, utilizzo, revoca e sospensione della tessera personale elettronica modello ATe.

Il principio contenuto nel provvedimento è piuttosto netto: la tessera ATe elettronica è collegata allo stato di servizio. Il modello viene rilasciato alle categorie individuate dalle disposizioni vigenti e il rilascio è limitato al personale in servizio.
Ed è proprio da qui che nasce buona parte delle discussioni.

Dal 3 agosto i vecchi modelli hanno cessato di avere validità. Il passaggio più importante è contenuto nell’articolo 6.

Il decreto stabilisce che il personale che transita nel congedo assoluto deve riconsegnare il modello ATe in possesso. Ma soprattutto dispone che, a decorrere dal 3 agosto 2026, i modelli cartacei AT e BT già emessi cessano di avere validità e non possono più essere utilizzati né emessi ai fini dell’identificazione personale.

Per il personale che cessa dal servizio e viene collocato in quiescenza, il decreto introduce un altro elemento importante: l’attestato di servizio.
Al momento della riconsegna della tessera ATe e degli altri documenti di riconoscimento eventualmente posseduti, il personale ha diritto al rilascio di questo attestato.
Il documento certifica lo status di personale in quiescenza e consente di continuare a usufruire delle convenzioni e delle agevolazioni previste dall’Amministrazione.

Ma il decreto precisa altrettanto chiaramente ciò che l’attestato non costituisce documento di riconoscimento ai fini dell’identificazione personale e non abilita all’accesso a strutture, sistemi informatici o servizi riservati al personale in servizio.

È una distinzione fondamentale. Perché nella discussione di questi giorni vengono spesso sovrapposte tre questioni differenti: il documento di identità, la tessera che certifica l’appartenenza o lo status e lo strumento elettronico che consente l’accesso ai servizi dell’Amministrazione. Sono tre cose diverse.
Ed è probabilmente qui che si trova il vero nodo della vicenda.

Una trasformazione amministrativa di questa portata avrebbe avuto bisogno di indicazioni semplici, uniformi e facilmente reperibili. Chi è in ausiliaria cosa deve fare? Chi è nella riserva? Chi è in congedo assoluto? Le precedenti tessere devono essere materialmente riconsegnate? A chi? Quale documento viene rilasciato in sostituzione? E che valore avrà?
Non sono questioni secondarie e non possono essere lasciate al passaparola o all’interpretazione del singolo ufficio.

C’è poi un aspetto che nel mondo militare assume inevitabilmente un significato particolare.
Una tessera di riconoscimento non viene percepita soltanto come un documento amministrativo. Per chi ha trascorso trenta o quarant’anni nelle Forze Armate rappresenta anche un segno concreto di appartenenza.

Naturalmente il congedo modifica lo status giuridico, le funzioni e le prerogative, e nessuno può pretendere che chi non è più in servizio disponga degli stessi strumenti o degli stessi accessi del personale attivo.
Ma una cosa è aggiornare correttamente un sistema documentale; altra cosa è lasciare che il cambiamento venga percepito come una sorta di cancellazione burocratica di ciò che una persona è stata per gran parte della propria vita.